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La durata del processo esecutivo nell'ottica della legge Pinto
15/06/2010 - La Corte di Cassazione con la sentenza 12867 della Prima sezione civile depositata il 26 maggio, ha precisato che il periodo di sospensione previsto nel processo esecutivo quando c'è opposizione da parte del debitore va conteggiato per il calcolo di durata complessiva ai fini dell'equa riparazione. L'opposizione all'esecuzione è considerata "come una parentesi cognitiva volta all'accertamento negativo dell'azione esecutiva ed è quindi funzionalmente collegata con il processo esecutivo in considerazione delle ricadute che l'esito del giudizio di opposizione può avere su detto processo".
Fonte: www.cortedicassazione.it
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