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Concordato fallimentare, valutazione delle proposte concorrenti

10/04/2009 - Nel collegato giustizia in discussione alla Camera dopo l'approvazione del Senato, l'articolo 62 prevede l'integrazione del secondo comma dell'articolo 125 Legge fallimentare, stabilendo che "nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori". In caso di inerzia o di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato o comunque in caso di urgenza, deve provvedere il giudice delegato.

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