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DL 31/05/2010 n. 78, Modifiche alla legge fallimentare

01/07/2010 - Il comma 1 dell'art. 48 del DL 31/05/2010 n. 78 inserisce, dopo l'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942, l'articolo 182-quater, il quale stabilisce che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 della LF. Il terzo comma del nuovo articolo 182-quater prevede che, in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, la prededucibilità, nei termini previsti dal primo comma, si applichi anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Il quarto comma del nuovo articolo 182-quater stabilisce la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma e 182-bis primo comma, dell'anzidetto regio decreto purchè il concordato preventivo sia omologato. Il comma 2 dell'articolo 48 interviene sull'articolo 182-bis della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive possa essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, depositando presso il Tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, nonchè una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative e che hanno comunque negato la propria disponibilità.

Fonte: DL 31/05/2010, n. 78 

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